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Articolo 66 quater Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsitą

Dispositivo dell'art. 66 quater Decreto "Semplificazioni bis"

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";
  2. b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".

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