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Articolo 39 Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Semplificazione di dati pubblici

Dispositivo dell'art. 39 Decreto "Semplificazioni bis"

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 2-bis, dopo le parole "registri di stato civile tenuti dai comuni," sono inserite le seguenti "garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o più decreti di cui al comma 6-bis";
  2. b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";
  3. c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio 2014", sono aggiunte le seguenti: ", esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021" e, al quinto periodo, dopo le parole "inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";
  4. d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.".

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 50:
  2. 1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo periodo, le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";
  3. 2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la titolarità del dato" sono aggiunte le seguenti: "e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento";
  4. 3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
  5. b) all'articolo 50 ter:
  6. 1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse;
  7. 2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti: "le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis";
  8. 3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole "nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API" sono aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente";
  9. 4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.";
  10. 4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti";
  11. c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
  12. "f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  13. f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  14. f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  15. f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.";
  16. d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole "comunitari, individua" è inserita la seguente: ", aggiorna" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis".

3. Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
  2. b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono soppresse.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50 ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.

6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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