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Articolo 38 bis Decreto "Semplificazioni bis"

(D.L. 31 maggio 2021, n. 77)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 38 bis Decreto "Semplificazioni bis"

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  2. "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
  3. b) all'articolo 25:
  4. 1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";
  5. 2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  6. "Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";ù+
  2. b) all'articolo 32, settimo comma:
  3. 1) il numero 1) è sostituito dal seguente:
  4. "1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
  5. 2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata";
  6. c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: "venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,".

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

7. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  2. "14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'";
  3. b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

  1. "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
  2. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

  1. "3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
  2. a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
  3. b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
  4. c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
  5. 3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 627, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";
  2. b) al comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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