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Articolo 114 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

Dispositivo dell'art. 114 bis Decreto "Rilancio"

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243 quater del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243 quater del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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