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Articolo 3 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 30/03/2024]

Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi

Dispositivo dell'art. 3 bis Decreto "Rilancio"

1. (1)All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";
  2. b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";
  3. c) al comma 548-bis:
  4. 1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
  5. 2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";
  6. 3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";
  7. 4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici".

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.

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