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Articolo 113 bis Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 113 bis Decreto "Cura Italia"

Articolo abrogato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.]

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