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Articolo 107 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Differimento di termini amministrativo-contabili

Dispositivo dell'art. 107 Decreto "Cura Italia"

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

  1. a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
  2. b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021(1)(2)(3).

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

  1. a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
  2. b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020(1).

4. [Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.](4)

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020(2).

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:

  1. a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni;
  2. b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
  3. c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
  4. d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 54, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
(4) Tale comma è stato abrogato dall'art. 138, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

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