1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7).
Note
(1)
Tale comma è stato modificato dall'art. 13, comma 4, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
(2)
Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 6, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
(3)
Tale comma è stato modificato dall'art. 10, comma 3-ter, del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
(4)
Comma modificato dall'art. 10, comma 11-novies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
(5)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 8-bis, comma 1 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.
(6)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 4-sexies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.
(7)
Le parole "; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328" sono state soppresse dall'art. 16, comma 2 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.