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Articolo 8 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari

Dispositivo dell'art. 8 Decreto "Cura Italia"

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test per patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica(1).

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili(2)(3).

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:

  1. a) per l'anno 2020:
  2. 1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  3. 2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  4. b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2020, n. 72.
(2) Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi".
(3) La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 692) che "La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, [...] per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022".

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