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Articolo 14 Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Sorveglianza sanitaria

Dispositivo dell'art. 14 Decreto "Cura Italia"

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

  1. a) agli operatori sanitari;
  2. b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
  3. c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

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