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Articolo 8 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Trattenuta pasto

Dispositivo dell'art. 8 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. Ai Lavoratori degli esercizi pubblici della ristorazione verranno somministrati, nei giorni di apertura, due pasti giornalieri. Ogni pasto sarà formato da un primo, un secondo con contorno, pane, frutta ed una bevanda/acqua in quantità sufficiente. I Lavoratori corrisponderanno il prezzo relativo che sarà determinato con appositi accordi dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro sottoscrittori del presente CCNL.
2. Tale somministrazione, non essendo collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
3. Il lavoratore che preferisca non usufruire del servizio vitto per l’anno successivo dovrà comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre dell’anno in corso. In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del pasto.

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