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Articolo 13 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

Lavoro notturno

Dispositivo dell'art. 13 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

1. Per le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6:00 è previsto il pagamento della retribuzione oraria con la maggiorazione del 20%.
2. Nei settori dei pubblici servizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni e complessi turistico - ricettivi dell’aria aperta, per i lavoratori notturni il periodo notturno è ricompreso dalle ore 23:00 e le 06:00, e per le ore svolte in tale intervallo è previsto il pagamento della retribuzione oraria maggiorata del 20%.
3. Nel settore alberghiero, porti ed approdi turistici ed imprese di viaggio e turismo e tour operator per i lavoratori notturni, il periodo notturno è ricompreso tra le ore 23:30 e le 6:30, e per le ore svolte in tale intervallo è previsto il pagamento della retribuzione oraria maggiorata del 20%.

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Consulenze legali
relative all'articolo 13 Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi

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S. R. chiede
giovedģ 29/05/2025
“BUONASERA, VORREI SAPERE A QUANTO AMMONTA LA PERCENTUALE PER IL LAVORO NOTTURNO PRESSO UN ESERCIZIO ALBERGHIERO, IO SONO INQUADRATO COME PORTIERE NOTTURNO (3 LIVELLO) ATTUALMENTE IL NIO DATORE DI LAVORO MI RICONOSCE UNA MAGGIORAZIONE DEL 12%. CON IL NUOVO CCNL TURISMO TALE MAGGIORAZIONE NON è STATA MODIFICATA? E ANCHE LA DOMENICA A CHE MAGGIORAZIONE HO DIRITTO? GRAZIE, IN ATTESA DI UN vOSTRA RISPOSTA VI RINGRAZIO”
Consulenza legale i 06/06/2025
È necessario premettere che vi sono diversi contratti collettivi del settore turismo. Trattandosi, nel caso di specie, di un esercizio alberghiero, è molto probabile che il contratto applicato sia il Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi sottoscritto il 5 luglio 2024.

Secondo l’art. 13 del predetto contratto:
1. Per le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6:00 è previsto il pagamento della retribuzione oraria con la maggiorazione del 20%.
2. Nei settori dei pubblici servizi, ristorazione collettiva e commerciale, rifugi alpini, stabilimenti balneari, alberghi diurni e complessi turistico - ricettivi dell’aria aperta, per i lavoratori notturni il periodo notturno è ricompreso dalle ore 23:00 e le 06:00, e per le ore svolte in tale intervallo è previsto il pagamento della retribuzione oraria maggiorata del 20%.
3. Nel settore alberghiero, porti ed approdi turistici ed imprese di viaggio e turismo e tour operator per i lavoratori notturni, il periodo notturno è ricompreso tra le ore 23:30 e le 6:30, e per le ore svolte in tale intervallo è previsto il pagamento della retribuzione oraria maggiorata del 20%
”.

Nel settore turistico, dove le attività operano spesso sette giorni su sette, la domenica è generalmente considerata un giorno lavorativo ordinario.

Pertanto, si dovrà verificare se, nel caso di specie, la domenica sia considerata giorno lavorativo ordinario.

Diversamente, secondo l’art. 14, comma 3, del CCNL le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 25%. Resta fermo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali maggiorazioni sono omnicomprensive e non cumulabili.

Invece, secondo l’art. 18, comma 5, “per le ore di lavoro prestate nella giornata di domenica da parte di Lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 10% sulla quota oraria della normale retribuzione”.