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Articolo 79 bis Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 13/12/2025]

Passaggio di beni strumentali dall'attivitą commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attivitą esercitata

Dispositivo dell'art. 79 bis Codice del terzo settore

1. (1)In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:

  1. a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
  2. b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186.

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