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Articolo 43 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 28/07/2023]

Trasformazione

Dispositivo dell'art. 43 Codice del terzo settore

1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2022 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dal D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 1, comma 1.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

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