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Articolo 20 Codice della protezione civile

(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

[Aggiornato al 03/03/2024]

Commissione Grandi Rischi

Dispositivo dell'art. 20 Codice della protezione civile

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

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