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Articolo 729 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abuso di sostanze stupefacenti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 729 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 136, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.]

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