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Articolo 714 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 714 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 11, della L. 13 maggio 1978, n. 180.

[Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]

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