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Articolo 678 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 678 bis Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 3, della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

[(1)Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.]

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Spiegazione dell'art. 678 bis Codice Penale

La norma in esame è diretta a tutelare l'interesse dello Stato al controllo preventivo in ordine all'utilizzo di materiale esplodente.

Viene punita una condotta prodromica alla produzione di esplosivi, consistente nella mera detenzione, introduzione nello Stato, utilizzo o messa a disposizione di privati di precursori, così come indicati e descritti nel Reg. CE 98/2013.

Trattasi di reato di pericolo presunto, in cui il giudice non è tenuto ad indagare in merito all'effettiva pericolosità della condotta, potendo desumerla.

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