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Articolo 603 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pene accessorie

Dispositivo dell'art. 603 ter Codice Penale

(1)La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

Note

(1) Tale articolo è stato introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148.

Ratio Legis

L'introduzione di tale disposizione trova la propria ratio nell'intenzione del legislatore di colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

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