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Articolo 555 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanza aggravante e pena accessoria

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 555 Codice Penale

Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.

Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.]

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