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Articolo 553 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Incitamento a pratiche contro la procreazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 553 Codice Penale

Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

[Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]

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