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Articolo 532 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 532 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 20 febbraio 1958, n. 75.

[Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]

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