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Articolo 345 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Offesa all'Autoritą mediante danneggiamento di affissioni

Dispositivo dell'art. 345 Codice Penale

Chiunque, per disprezzo(1) verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa(2), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Note

(1) La locuzione per disprezzo indica il movente che deve animare il soggetto agente.
(2) Si tratta di una disposizione mista alternativa, perciò l'illecito resta unico a fronte di un'azione composita che contempli varie modalità di danneggiamento.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto proteggere il buon andamento della P.A., danneggiato dall'inservibilità degli avvisi pubblici.

Spiegazione dell'art. 345 Codice Penale

La norma in esame, di scarsissima applicazione, tutela l'affidamento degli utenti nei confronti degli scritti, dei cartelli e dei disegni affissi dall'autorità e dunque, indirettamente, il buon andamento della P.A..

Elemento costitutivo del reato, oltre alla consapevolezza di danneggiare la funzione degli scritti, è l'esposizione al pubblico degli stessi per ordine dell'autorità.

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