La fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a
concorso necessario proprio, in cui è pertanto necessario il
concorso di più persone nel reato. Questo si desume dalla differenziazione della condotta di
promozione e di quella di mera
partecipazione, punita più lievemente.
Il
bene giuridico tutelato è l'assetto istituzionale dello Stato e, più nel dettaglio, i
poteri dello Stato (legislativo, giudiziario ed esecutivo).
Per
insurrezione armata si intende una sollevazione in armi di una grande massa di cittadini, di notevole estensione ed organizzazione, diretta contro i poteri istituzionali.
Il
delitto in esame è
reato di pericolo, per il quale l'esigenza di repressione si dispiega in modo preciso cosicché, mentre per i reati ordinari la tutela del bene giuridico è soddisfatta con la configurabilità del tentativo (art.
56), nella specie è imprescindibile la necessità di comminare senza indugi una sanzione al primo estrinsecarsi di atti diretti verso il fine criminoso tipizzato.
Tuttavia, in ossequio al principio di offensività, per quanto riguarda la promozione, non è sufficiente una mera attività di
propaganda, ma occorre che la condotta dell'agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di
potenzialità offensiva, pur non richiedendosi, come già accennato, l'effettiva verificazione dell'insurrezione armata.
Il
dolo è generico, e consiste nella previsione e volontà di promuovere, dirigere o partecipare ad un'insurrezione armata.