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Articolo 284 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Dispositivo dell'art. 284 Codice Penale

Chiunque promuove un'insurrezione armata(1) contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo(2).

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo(3).

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Note

(1) Per insurrezione s'intende la sollevazione di una moltitudine concorde, anche se non organizzata. Quindi sebbene sia un reato comune, non può dirsi monosoggettivo.
(2) La norma prevede due diverse ipotesi di reato per le quali era prevista la pena di morte , poi sostituita con quella dell'ergastolo, stante l'abrogazione della prima dall'ordinamento penale italiano (v. 17). Il comma primo è dedicato alla promozione di un'insurrezione armata, ovvero alla criminalizzazione dell'attività diretta a istigare la popolazione a insorgere in armi contro i poteri dello Stato.
(3) Il comma secondo è invece dedicato alla partecipazione (es. chi svolge funzioni esecutive) e direzione (es. gli informatori, gli agenti di collegamento), come aggravante speciale, ad un'insurrezione armata. Si tratta in questo caso di reati di danno, dal momento che presuppongono il verificarsi di detta insurrezione.

Ratio Legis

Il bene giuridico della personalità interna dello Stato viene qui considerato con riferimento gli interessi politici attenenti alla vita, che lo Stato esplica nell'ambito del suo territorio.

Spiegazione dell'art. 284 Codice Penale

La fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a concorso necessario proprio, in cui è pertanto necessario il concorso di più persone nel reato. Questo si desume dalla differenziazione della condotta di promozione e di quella di mera partecipazione, punita più lievemente.

Il bene giuridico tutelato è l'assetto istituzionale dello Stato e, più nel dettaglio, i poteri dello Stato (legislativo, giudiziario ed esecutivo).

Per insurrezione armata si intende una sollevazione in armi di una grande massa di cittadini, di notevole estensione ed organizzazione, diretta contro i poteri istituzionali.

Il delitto in esame è reato di pericolo, per il quale l'esigenza di repressione si dispiega in modo preciso cosicché, mentre per i reati ordinari la tutela del bene giuridico è soddisfatta con la configurabilità del tentativo (art. 56), nella specie è imprescindibile la necessità di comminare senza indugi una sanzione al primo estrinsecarsi di atti diretti verso il fine criminoso tipizzato.

Tuttavia, in ossequio al principio di offensività, per quanto riguarda la promozione, non è sufficiente una mera attività di propaganda, ma occorre che la condotta dell'agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva, pur non richiedendosi, come già accennato, l'effettiva verificazione dell'insurrezione armata.

Il dolo è generico, e consiste nella previsione e volontà di promuovere, dirigere o partecipare ad un'insurrezione armata.

Massime relative all'art. 284 Codice Penale

Cass. pen. n. 4563/1991

Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell'art. 284 del codice penale non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall'art. 272 del codice penale), ma occorre che la condotta dell'agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva.

Cass. pen. n. 54/1983

I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all'instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell'ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali.

Cass. pen. n. 2028/1982

Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso.

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