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Articolo 270 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Dispositivo dell'art. 270 quater Codice Penale

(1)Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis(2), arruola(3) una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni(4).

Note

(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n. 155.
(2) La clausola di riserva sottolinea il rapporto di sussidiarietà del delitto di arruolamento rispetto all'art. 270 bis.
(3) Per arruolamento s'intende l'ingaggio di armati, ossia l'inserimento di soggetti in una struttura militare con un rapporto gerarchico tra comandanti e subordinati, non importa se regolare o irregolare.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Ratio Legis

La norma è atta a contrastare condotte di arruolamento, e quindi di rafforzamento, di attività terroristiche.

Spiegazione dell'art. 270 quater Codice Penale

La norma presenta una natura sussidiaria, in quanto punisce non chi costituisca o partecipi ad un'associazione terroristica, ma solamente chi arruoli uno o più per persone per il compimento di atti con finalità di terrorismo e, con una pena più lieve, il semplice arruolato.

L'articolo in esame non punisce nemmeno gli addestratori per finalità di terrorismo, motivo per il quale l'applicazione della norma rimane circoscritta ai casi in cui vi sia un mero arruolamento, ovvero l'ingresso di un soggetto in una cerchia di persone intente a compiere atti terroristici, senza però riuscire a raggiungere quel minimo di organizzazione atta a configurare il delitto di cui all'art. 270 bis.

Connotata da una forte anticipazione della tutela penale, il legislatore ha dunque inteso punire la mera adfectio societatis, ovvero l'adesione mentale ad una cerchia che si proponga di compiere atti terroristici oppure, con pena maggiore, chi tale adfectio la proponga, arruolando una o più persone.

Massime relative all'art. 270 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 22066/2020

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo prova contraria, si applica anche al delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., in quanto compreso nell'elenco dei reati di cui all'art. 51, comma 3-quater, cod. proc. pen., richiamati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche.

Cass. pen. n. 23828/2019

In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo, e soggetto che aderisce.

Cass. pen. n. 40699/2015

Il delitto di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, previsto dall'art. 270 quater cod. pen., può configurarsi in forma tentata, non costituendo ostacolo alla applicazione della generale previsione di cui all'art. 56 cod. pen. la sua natura di reato di pericolo.

In tema di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, la nozione di "arruolamento" è equiparabile a quella di "ingaggio", per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo e soggetto che aderisce.

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