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Articolo 190 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Dispositivo dell'art. 190 Codice Penale

(1)Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile [c.c. 2047-2049, 2054], limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale [189], sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Note

(1) Il D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".

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