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Articolo 707 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Rinnovo della domanda di estradizione

Dispositivo dell'art. 707 Codice di procedura penale

1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

Ratio Legis

La norma in esame trova il proprio fondamento nella decisione del legislatore di conferire alla sentenza definitiva sull'estradizione un limitato effetto preclusivo.

Spiegazione dell'art. 707 Codice di procedura penale

La norma in commento stabilisce il principio secondo cui, fatta salva la facoltà dello Stato richiedente l'estradizione di presentare ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo precedente, una volta che la decisione contraria sia divenuta definitiva, non è consentito pronunciare una sentenza favorevole per i medesimi fatti su richiesta del medesimo Stato.

La norma non preclude quindi allo Stato richiedente di presentare una nuova domanda di estradizione, ma pone un limite per l'accoglimento, posto che la domanda può essere accolta solo se fondata su elementi non presi in considerazione in precedenza dall'autorità giudiziaria.

Massime relative all'art. 707 Codice di procedura penale

Cass. civ. n. 40167/2006

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la sentenza con la quale la Corte di cassazione dichiari non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, a causa del suo ritiro da parte dello Stato istante, preclude, ex art. 707 cod. proc. pen., la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia fondata su elementi non valutati in precedenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione presentata dalle autoritą tedesche, dopo che la stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Roma, 13 Gennaio 2005).

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