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Articolo 706 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ricorso per cassazione

Dispositivo dell'art. 706 Codice di procedura penale

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione [606], anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.

2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704(1).

Note

(1) Si ricordi che, ex art. 203 disp. att. del presente codice, la cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di cassazione.

Ratio Legis

La norma in esame configura una delle rare ipotesi in cui la corte di cassazione è chiamata a ricoprire anche il ruolo di giudice di merito, non solo quindi di legittimità, una scelta che trova la sua ratio nell'esigenza di garantire in questo il doppio grado di giudizio.

Spiegazione dell'art. 706 Codice di procedura penale

La decisione della corte d'appello in merito alla concessione dell'estradizione passiva non è priva di rimedi per l'interessato, per il suo difensore, per il procuratore generale e per il rappresentante dello Stato richiedente eventualmente intervenuto.

Sia se favorevole, sia se contraria alla concessione dell'estradizione, contro la decisione può essere proposto ricorso per cassazione entro i termini ordinari di cui all'art. 585.

Una volta scaduto il termine di dieci giorni concesso all'estradando, al suo difensore ed eventualmente allo Stato richiedente per prendere visione dell'intera documentazione e, soprattutto, per presentare memorie, il presidente della corte di cassazione fissa con decreto l'udienza per la decisione, da notificarsi alle parti (incluso il procuratore generale) almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa, a pena di nullità. Entro cinque giorni prima dell'udienza le parti possono presentare ulteriori memorie.

Per quanto concerne i poteri di accertamento della corte, il comma 2 prevede la possibilità di assumere informazioni e di richiedere accertamenti, vale a dire chiedere una integrazione probatoria del materiale già trasmesso dal procuratore generale.

La Corte decide entro sei mesi con sentenza in camera di consiglio (v. art. 127) circa la sussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione.
Se la decisione è favorevole, la corte dispone la custodia cautelare dell'estradando che si trovi in libertà, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, le quali dovranno essere consegnati allo Stato richiedente.

Se la decisione è contraria alla concessione dell'estradizione, la corte revoca le eventuali misure cautelari applicate e dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Massime relative all'art. 706 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16507/2018

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 25909/2015

In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha rifiutato la consegna a norma dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, pure quando l'interessato, oltre a formulare una richiesta in tal senso, si è riservato il diritto di contestare tale sentenza, posto che allo stesso non è precluso di proporre dinanzi all'A.G. dello Stato di emissione del m.a.e. un incidente di esecuzione volto a contestare la validità del titolo esecutivo, o comunque di richiedere alla stessa la rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona richiesta in consegna per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso la condanna).

Cass. pen. n. 36541/2008

Il mancato accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'estradando contro la sentenza della corte di appello favorevole all'estradizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Nella specie, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e si è astenuta dalla condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, sul rilievo dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione della condizione di straniero alloglotta del ricorrente e della scarna e non univoca elaborazione giurisprudenziale della materia )

Cass. pen. n. 1767/2003

In tema di estradizione per l'estero, è onere dell'estradando, che ha interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione. Ne consegue che il ricorso avverso tale sentenza, di cui non è stata richiesta la traduzione, consuma tale facoltà, presupponendone la mancanza di interesse.

Cass. pen. n. 2690/1999

In tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 c.p.p., pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisito. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'accertamento in ordine alla esistenza in Italia a carico del ricorrente di imputazioni per gli stessi fatti per cui procedeva lo Stato estero richiedente, fosse competenza del giudice di merito il quale, compiuto l'accertamento e valutati i termini delle imputazioni, doveva giungere alla verifica sulla presunta identità del fatto).

Cass. pen. n. 4511/1996

In materia di estradizione, contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito (art. 706, primo comma c.p.p.) e poiché davanti alla Corte stessa si applicano le disposizioni dell'art. 704 (art. 706, secondo comma c.p.p.) ossia tutte le disposizioni riguardanti il procedimento davanti alla corte di appello, al giudice di legittimità sono in tal caso conferiti gli stessi poteri istruttori che sono propri del giudizio di primo grado. Ne deriva che la Corte di cassazione non può adottare decisione di rinvio. (Fattispecie nella quale, pur avendo deciso che non sussistevano le condizioni per l'estradizione in Polonia in ordine ad una delle imputazioni, quella di tentato omicidio, siccome punibile con la pena di morte, la S.C. ha escluso il rinvio e pronunciato nel merito).

Cass. pen. n. 3597/1995

In materia di procedimento di estradizione per l'estero, la Corte di cassazione - quando sia investita ai sensi dell'art. 706 c.p.p. - ha il potere di giudicare anche nel merito e a tal fine dispone dei medesimi strumenti istruttori riconosciuti alla corte d'appello, senza che sussistano limiti relativi all'oggetto degli accertamenti, non essendo il procedimento in questione connotato normativamente in modo diverso dalla generalità dei procedimenti giurisdizionali penali. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che presupponeva che la Corte medesima - non potendo conoscere di atti esibiti successivamente alla conclusione del procedimento di appello - dovesse rinviare a quest'ultimo giudice).

Cass. pen. n. 4157/1994

Nonostante che, in materia di estradizione, avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello ai sensi dell'art. 704 c.p.p., possa essere proposto, ai sensi dell'art. 706 stesso codice, ricorso per cassazione anche per il merito, è da ritenere possibile l'annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di detta sentenza, quando sia riscontrato vizio in procedendo (nella specie, mancata osservanza degli adempimenti di cui agli artt. 703, quinto comma, e 704, primo comma, c.p.p.), essendo in tal caso imposto il detto tipo di annullamento dall'esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione.

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