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Articolo 464 septies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 12/04/2023]

Esito della messa alla prova

Dispositivo dell'art. 464 septies Codice di procedura penale

(1)1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

__________________

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Comma così modificato dal d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

La norma in esame si pone quale corredo processuale alla genesi normativa dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova.

Spiegazione dell'art. 464 septies Codice di procedura penale

Durante il periodo di messa alla prova (non inferiore ai dieci giorni) l'imputato deve prestare un lavoro di pubblica utilità (tenendo comunque conto delle esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute).

Una volta terminato il programma di messa alla prova, determinato secondo gli articoli precedenti, il giudice valuta se il programma sia stato seguito correttamente dall'imputato, tenendo un comportamento opportuno e rispettando le prescrizioni stabilite, traendo principalmente spunto dalla relazione finale dell'U.E.P.E..

In caso di valutazione positiva da parte del giudice, dichiara con sentenza estinto il reato, dopo aver fissato una apposita udienza.

In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone invece con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

In tale ipotesi l’istanza non potrà più essere riproposta, ma il pubblico ministero, in sede di esecuzione della pena, dovrà detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita e ai fini della detrazione, a norma dell’art. 657 bis, si ricordi che tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.

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