(1)1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso(2).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
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(1)
Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2)
Comma così modificato dal d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").