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Articolo 186 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Inosservanza di norme tributarie

Dispositivo dell'art. 186 Codice di procedura penale

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento(1), salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Note

(1) Ne è un esempio la costituzione di parte civile non in regola con il bollo.

Ratio Legis

La disposizione in esame si spiega in quanto l'invalidità di un atto è tale solo se provocata dalla violazione di norme procedurali, non dunque dalla violazione di norme accessorie a queste.

Spiegazione dell'art. 186 Codice di procedura penale

A chiusura del microsistema codicistico relativo alle nullità, la norma in commento stabilisce l'irrilevanza delle violazioni concernenti le imposte o le tasse sugli atti presentati o depositati presso l'autorità giudiziaria. L'inosservanza della norma tributaria non rende infatti inammissibile l'atto e non ne impedisce il compimento. L'unica conseguenza sarà l'eventuale comminazione di sanzioni finanziarie previste dalla legge.

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