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Articolo 170 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Notificazioni col mezzo della posta

Dispositivo dell'art. 170 Codice di procedura penale

1. Nei casi di cui all'articolo 148 comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157 ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali(1)(2).

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
[omissis]

__________________

(1) Il riferimento a tali leggi speciali è da cogliersi come relativo alla l. 20 novembre 1982, n. 890.
(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. z) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo, nella precedente formulazione, era il seguente: "Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali".

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il proprio fondamento nella necessità di garantire, sia pure in via residuale, comunque un grado di certezza in merito ai mezzi utilizzati ai fini di una corretta notificazione.

Spiegazione dell'art. 170 Codice di procedura penale

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha modificato l’art. 170 c.p.p.

Il nuovo comma 1 fa salva la possibilità di effettuare le notificazioni con il mezzo della posta, quale alternativa ammessa nei modi stabiliti dalle relative leggi speciali (nello specifico, L. 890/1982).
Tuttavia, con la riforma Cartabia, la notifica a mezzo posta è diventata solo una modalità residuale: cioè, si potrà fare ricorso a questa modalità di notifica solo nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 148 del c.p.p. (cioè, nel caso di mancanza, impossibilità o inidoneità del domicilio digitale) e ai fini di cui all’art. 157 ter del c.p.p. (ossia, per le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna).

Peraltro, ai sensi dei commi 2 e 3, il ricorso a tali mezzi è valido anche se la notificazione viene eseguita da un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente era stato affidato il plico, fermo restando che, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario deve procedere secondo le forme ordinarie.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Trattasi di modifica volta a chiarire come la notificazione col mezzo della posta possa essere utilizzata, quando non sia possibile effettuare la notificazione con modalità telematiche, anche ai fini degli atti introduttivi del giudizio.

Massime relative all'art. 170 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 7276/2015

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, la decorrenza di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta lettera raccomandata.

Cass. pen. n. 20444/2005

In caso di notificazione a mezzo posta, l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che l'incaricato, necessariamente munito di delega da parte del destinatario, sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 38469/2002

In tema di notificazioni a mezzo posta, il disposto di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 890 del 1982 — per il quale la firma del consegnatario sull'avviso di ricevimento, se trattasi di familiare, deve essere seguita dall'indicazione di convivenza, anche se temporanea — significa che l'adempimento richiesto è sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma non esclude che essa possa essere raggiunta altrimenti, in quanto la certezza legale non può sovrapporsi alla certezza storica, privandola di significato quando l'atto abbia, comunque, raggiunto il suo scopo.

Cass. pen. n. 13819/2001

La mancata osservanza degli adempimenti prescritti dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 settembre 1998 n. 346, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890, recante disciplina delle notificazioni a mezzo posta, dà luogo ad una nullità afferente anche le notifiche effettuate precedentemente alla pubblicazione di detta sentenza, salvo che si sia in presenza di un rapporto esaurito; il che non può dirsi quando, trattandosi di procedimento penale, questo non sia stato ancora definito con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione della corte d'appello che aveva immotivatamente respinto l'eccezione con la quale la difesa, sulla base della sopravvenuta pubblicazione della suddetta sentenza della Corte costituzionale, aveva dedotto la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato in primo grado; nullità derivante dal fatto che il piego destinato all'imputato era stato restituito all'ufficio mittente per «compiuta giacenza» senza che risultassero attestati il compimento della prescritta formalità e l'avvenuta comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito del plico medesimo).

Cass. pen. n. 8516/1999

Non è sufficiente per la notificazione a mezzo posta del decreto di citazione per il giudizio l'immissione di avviso nella cassetta condominiale ed il compimento della giacenza per dieci giorni. Infatti prima ancora del decorso dei dieci giorni previsti per la giacenza occorre spedire una seconda lettera raccomandata, onde avvertire l'imputato del compimento delle formalità inerenti al primo avviso.

Cass. pen. n. 15/1998

La diversità dei procedimenti di notificazione, secondo che questa avvenga ad opera dell'ufficiale giudiziario personalmente ovvero mediante il ricorso al servizio postale, non comporta diversità di garanzie in ordine alla presunzione legale di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto del giudice o di altro soggetto processuale e, conseguentemente, diversità del regime di nullità dei due differenti tipi di notificazione. Ne consegue che non sono sottratte al regime di nullità proprio delle notificazioni eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario attività particolari dell'ufficiale postale che, pur non in tutto coincidenti con quelle dell'ufficiale giudiziario, si inquadrino nell'ambito delle medesime finalità. (Nella specie, relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale, la notificazione è stata ritenuta nulla dalla S.C. sul rilievo dell'omessa indicazione, nell'avviso di ricevimento della raccomandata, dell'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982, ed è stato, conseguentemente, ritenuto nullo anche l'ordine di carcerazione emesso sulla base della sentenza stessa).

Cass. pen. n. 3938/1997

In tema di notifica del decreto di citazione all'imputato a mezzo posta, la qualifica di «incaricato» a ricevere l'atto non trova collocazione tra quelle previste dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890. La norma in questione prevede, infatti, che in mancanza del destinatario o di persona di famiglia convivente ovvero addetta al suo servizio, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, persona di cui deve essere specificata la qualità. La consegna del plico a persona semplicemente qualificatasi come «incaricata» a ricevere l'atto non può perciò ritenersi conforme alle prescrizioni di cui alla norma citata, con la conseguenza della nullità della notifica.

Cass. pen. n. 910/1997

La notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, essendo prevista espressamente dagli artt. 170 c.p.p. e 8 legge 20 novembre 1982 n. 890, non è di per sé equiparabile alla mancata conoscenza effettiva dell'atto. Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 del 13 maggio 1991, nel riconoscere la legittimità della normativa che prevede tale forma di notifica, ha affermato che il giudice in detta ipotesi — anche in relazione a particolari circostanze del caso concreto (come attività professionali o qualità personali del notificando) — ove ritenga la notificazione a mezzo posta inidonea a rendere possibile l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, ben può ordinare che la nuova notificazione sia effettuata personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario, ed ha altresì precisato che la mancata conoscenza della notifica non deve, peraltro, essere attribuibile a colpa dell'imputato. (Nella fattispecie l'imputato si era limitato a contestare la correttezza della notificazione della sentenza contumaciale, avvenuta a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, senza evidenziare alcuna situazione particolare che avesse potuto impedirgli, in concreto, di prendere conoscenza dell'atto notificato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto al riguardo, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 4548/1996

Per la validità della notifica eseguita a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione del piego raccomandato, occorre che sull'avviso di ricevimento, depositato con il piego nell'ufficio postale, risulti il compimento delle formalità alternativamente previste dall'art. 8, comma 2, della L. 20 novembre 1982, n. 890, dell'affissione alla porta d'ingresso, dell'avviso al destinatario del detto deposito nell'ufficio postale o dell'immissione nella cassetta della corrispondenza nonché l'indicazione del deposito e dei motivi che li hanno determinati. Poiché si tratta di adempimenti che non possono essere presunti, rappresentando essi condizioni o momenti essenziali del procedimento di notificazione che, per la mancata previsione di una relata di notificazione redatta dall'agente postale, non potrebbero essere documentalmente dimostrati per altra via, qualora l'avviso di ricevimento del piego raccomandato non specifichi nulla, essendo barrata unicamente la casella attinente al deposito presso l'ufficio postale del detto piego, poi restituito per compiuta giacenza, manca del tutto la prova che il procedimento di notifica sia passato attraverso i momenti essenziali voluti dalla legge, con conseguente invalidità della notifica stessa.

Cass. pen. n. 10503/1995

L'osservanza delle modalità prescritte dall'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890 per le notifiche a mezzo posta crea la presunzione che l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato, da parte del destinatario, non sia incolpevole. Pertanto, verificandosi il detto presupposto, il giudice non è tenuto, in caso di mancata presentazione dell'imputato, a disporre la rinnovazione della citazione ai sensi dell'art. 485 c.p.p.

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