Cassazione penale Sez. V sentenza n. 910 del 5 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, essendo prevista espressamente dagli artt. 170 c.p.p. e 8 legge 20 novembre 1982 n. 890, non è di per sé equiparabile alla mancata conoscenza effettiva dell'atto. Ed invero, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211 del 13 maggio 1991, nel riconoscere la legittimità della normativa che prevede tale forma di notifica, ha affermato che il giudice in detta ipotesi — anche in relazione a particolari circostanze del caso concreto (come attività professionali o qualità personali del notificando) — ove ritenga la notificazione a mezzo posta inidonea a rendere possibile l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, ben può ordinare che la nuova notificazione sia effettuata personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario, ed ha altresì precisato che la mancata conoscenza della notifica non deve, peraltro, essere attribuibile a colpa dell'imputato. (Nella fattispecie l'imputato si era limitato a contestare la correttezza della notificazione della sentenza contumaciale, avvenuta a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, senza evidenziare alcuna situazione particolare che avesse potuto impedirgli, in concreto, di prendere conoscenza dell'atto notificato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto al riguardo, enunciando il principio di cui in massima).

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