1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [326 c.p.] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio(1).
2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti(2).
Note
(1)
Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione, solo nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria, secondo quanto dispone l'art. 52 delle disp. att. del presente codice.
(2)
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett.b-bis), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, come modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 23 giugno 2016, n. 129.