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Articolo 642 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta

Dispositivo dell'art. 642 Codice di procedura penale

1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

Ratio Legis

Viene qui tutela l'onore del prosciolto, in un'ottica di riparazione morale del danno provocato.

Spiegazione dell'art. 642 Codice di procedura penale

Oltre alla riparazione economica dell'errore giudiziario di cui all'articolo seguente, la norma in commento è anch'essa ispirata al medesimo principio: tentare di restituire alla persona ingiustamente condannata la dignità perduta e riparare il pregiudizio morale subito.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, infatti, la sentenza è affitta nel comune in cui la sentenza di condanna venne pronunciata ed in quello di ultima residenza del condannato. A tale pubblicazione si procede d'ufficio, ed a cura della cancelleria.

Invece, su richiesta dell'interessato (che in caso di morte del condannato può essere il prossimo congiunto, l'erede ecc.), il presidente della corte d'appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato in un giornale indicato nella richiesta, le cui spese di pubblicazione sono a carico dello Stato, o, più precisamente, a carico della cassa delle ammende. Appare chiaro che più è diffusa la testata giornalistica, maggiore sarà la riparazione del pregiudizio morale subito dal condannato.

Si ricordi che nei casi previsti dalla legge il giudice stabilisce se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita ex art. 536.

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