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Articolo 641 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Effetti dell'inammissibilità o del rigetto

Dispositivo dell'art. 641 Codice di procedura penale

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile [634] la richiesta o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Ratio Legis

Tale norma svolge una funzione di garanzia per il cittadino cui viene garantita la possibilità di riproporre richiesta di revisione.

Spiegazione dell'art. 641 Codice di procedura penale

Ai sensi del presente articolo, l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta e la sentenza che la rigetta non pregiudicano il diritto di presentare una nuova richiesta, purché fondata su motivi diversi.

Per "elementi diversi" s'intendono elementi costitutivi dei mezzi di prova ovvero delle circostanze funzionali alla ricostruzione del fatto che, se diversi da quelli posti a fondamento della richiesta di revisione rigettata, possono permetterne la riproposizione, pur restando invariate le ragioni che sostengono la domanda, individuata sulla base delle ipotesi contemplate dall'art. 630.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la prima richiesta di revisione fosse stata dichiarata inammissibile per vizi di forma, si ritiene ammissibile la presentazione di una richiesta fondata sugli stessi elementi, che corregga i precedenti vizi meramente formali.

Massime relative all'art. 641 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21737/2006

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'attività materiale di presentazione dell'istanza può essere assolta anche da un soggetto diverso dall'istante o dal procuratore speciale, atteso che l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il procedimento, è quella di favorire l'istanza riparatoria e non quella di frapporre ostacoli sul suo percorso. (Nel caso di specie si trattava di soggetto delegato dal procuratore speciale). (Annulla con rinvio, App. Milano, 15 Dicembre 2004).

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