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Articolo 578 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione

Dispositivo dell'art. 578 bis Codice di procedura penale

1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 1 comma 4 lett. f) della L.9 gennaio 2019 n. 3.

Spiegazione dell'art. 578 bis Codice di procedura penale

La confisca, misura di sicurezza patrimoniale, consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo. L'articolo 240 bis e l'articolo 322 ter c.p. prevedono dei casi particolari di confisca obbligatoria e di confisca c.d. per equivalente, in cui l'imputato non può giustificare altrimenti la provenienza del denaro o dei beni.

Fatte le dovute premesse, la norma in commento stabilisce che il giudice, nel momento è tenuto a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia (v. articolo 578), decide sull'impugnazione ai soli effetti civili.

La disposizione trova chiaramente applicazione solo quando l'imputato, dopo essersi visto confiscare i beni, impugni la sentenza solo per ottenere vantaggi in tal senso, dato che il reato è appunto estinto.

In ossequio agli ormai pacifici orientamenti della Corte europea del diritti dell'Uomo in tema di natura penalistica della confisca (con conseguente necessario accertamento della responsabilità dell'imputato anche in caso di confisca), la norma prevede che il giudice accerti comunque la commissione del reato da parte dell'imputato.

Massime relative all'art. 578 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 20793/2021

La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo.

Cass. pen. n. 13539/2020

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca "prevista da altre disposizioni di legge", formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).

Cass. pen. n. 31617/2015

Il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito. (Rigetta, App. Roma, 22/03/2013).

Cass. pen. n. 38834/2008

L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta).

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Anonimo chiede
mercoledì 18/01/2023 - Lazio
“Spett. le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.

Il Giudice di primo grado condanna l’imputato ex art. 4 d.lgs. 74/2000 e alla confisca diretta e per equivalente ex art. 12 bis 74/2000, per un reato commesso nel 2014, quindi, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e, in precedenza, già prevista dall’art. 1, co. 143, della legge n. 244/2007.

Dunque, la condanna diviene definitiva prima della prescrizione del reato e l’imputato non aveva eccepito alcunché in ordine alla confisca per equivalente.

La domanda è: in sede di impugnazione della confisca difronte al Giudice dell’Esecuzione, può il condannato chiedere la revoca della confisca alla luce della recente sentenza Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 29 settembre 2022, informazione provvisoria n. 15/2022 con al seguente questione di diritto:
«Se la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis le parole “o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.”»..
All’udienza del 29 settembre 2022, le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: «negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.».

Cordialità.”
Consulenza legale i 24/01/2023
Rispondere al quesito non è semplice trattandosi di una questione estremamente particolare.

In primo luogo va sgomberato ogni dubbio sia sulla competenza del giudice dell’esecuzione sulla confisca (che è in effetti prevista dall’ art. 676 del c.p.p. ) sia sul fatto che, nel caso di specie, non si discute dell’applicazione retroattiva di una norma modificata in meius, né tantomeno dell’applicazione irretroattiva di una norma peggiorativa.

Si discute piuttosto della rilevanza che ha, nell’ambito del processo e dell’esecuzione penale, di un mutamento giurisprudenziale, peraltro di un certo rilievo, come quello del caso di specie.

Va detto che sul punto, nel tempo, si sono contrastate diverse tesi e la situazione del caso di specie è effettivamente peculiare, tale per cui è difficile dare una risposta univoca.

Vero è, infatti, che la Cassazione, in alcuni precedenti, ha affermato che “il mutamento di giurisprudenza determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione costituisce elemento nuovo di diritto” che può giustificare richieste funzionali, ad esempio, alla revoca della sospensione condizionale della pena (cfr Cass. Pen. 4679 del 2018), ma è anche vero che la medesima Cassazione e la Corte Costituzionale hanno, in passato, fatto affermazioni diametralmente opposte.

La Corte Costituzionale, in particolare, ha affermato che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p.p. censurato nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale” (sentenza 230 del 2012); la Cassazione, dal canto suo, ha pure sostenuto che “in tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata” (Cass. Pen. 11076 del 2017).

Il quadro giurisprudenziale, dunque, è estremamente frastagliato e non consente di rispondere in modo univoco al parere.

Tuttavia, in considerazione dell’estrema rilevanza della sentenza delle SSUU e della natura di “pena in senso sostanziale” più volte ritenuta in relazione alla confisca per equivalente, un tentativo potrebbe esser fatto facendo leva proprio su queste due circostanze.