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Articolo 580 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Prestazione della cauzione

Dispositivo dell'art. 580 Codice di procedura civile

Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576(1).

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto(2), salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione(3).

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Presupposto per poter proporre un'offerta di acquisto è la prestazione della cauzione stabilita dal giudice. Si tratta quindi di una condizione di efficacia dell'offerta all'incanto.
Dopo la chiusura dell'incanto, il giudice dispone con decreto la restituzione della cauzione all'offerente che non si è aggiudicato il bene. Diversamente, non si avrà nessuna restituzione nel caso di inadempienza dell'aggiudicatario.
(3) La L.80/2005 ha modificato il secondo comma con l'intento di sanzionare coloro che, avendo presentato istanza di ammissione all'incanto, ne hanno determinato l'inutile svolgimento. Inoltre, la norma si presta anche ad evitare il rischio di condizionamenti esterni sulla procedura di vendita provenienti dalla malavita organizzata, responsabilizzando coloro che hanno proposto le offerte tramite il meccanismo della perdita dei 9/10 della cauzione.

Spiegazione dell'art. 580 Codice di procedura civile

Il preventivo deposito della cauzione costituisce la condizione in mancanza della quale l'offerta non può essere efficace.
La dottrina concorda nel qualificare il versamento della cauzione come condizione di efficacia dell'offerta, al pari di quanto avviene, con esplicita previsione, per l'offerta nella vendita senza incanto, con la precisazione che, se la vendita avviene in più lotti, la prestazione di cauzione va effettuata per ogni singolo lotto che si intende acquistare, mentre quella effettuata per uno solo di essi non vale per partecipare all'incanto degli altri lotti.

A seguito della riforma del 2005, non è più richiesto che gli offerenti debbono depositare in cancelleria anche l'ammontare approssimativo delle spese di vendita, così equiparando il regime a quello stabilito per la vendita senza incanto: nel momento della presentazione dell'offerta tale versamento è infatti superfluo, dal momento che le spese di vendita graveranno solo su chi effettivamente si aggiudicherà il bene.
La somma da depositare a titolo di cauzione deve essere comunque pari al decimo del prezzo base d'asta, stabilita con l'ordinanza di vendita a norma dell' art. 576, n. 5 c.p.c.

Nell’ipotesi in cui, poi, l'offerente non dovesse divenire aggiudicatario, la cauzione gli dovrà essere restituita dopo la chiusura dell'incanto; se, invece, l'offerente non è stato presente all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore, senza documentato e giustificato motivo, gli verrà riconsegnata la cauzione, ma solo in misura pari ai nove decimi, mentre il restante verrà trattenuto alla procedura esecutiva.
Quest’ultima previsione, introdotta dal D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.5.2005, n. 80, si inserisce nell'ambito dei rimedi volti ad evitare possibili interferenze illecite nelle vendite con incanto.

Ai fini della partecipazione è sufficiente la sola presenza dell'offerente, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dinanzi al giudice o al notaio o professionista delegato, mentre non richiesto che formuli anche un'offerta di acquisto.

Massime relative all'art. 580 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17728/2014

La mancata presentazione, nel termine perentorio previsto, della cauzione prescritta dall'art. 580 cod. proc. civ. impedisce all'offerente la partecipazione alla gara ed integra una causa di radicale nullitā del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile in suo favore, senza che l'omessa impugnazione dello stesso da parte di controinteressati (nella specie tramite reclamo ex art. 26 legge fall.), possa sanare il vizio precludendo l'aggiudicazione in favore di altro offerente. (Cosė statuendo, la S.C. ha confermato il decreto reiettivo del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento aveva revocato l'aggiudicazione di un immobile in favore dell'offerente che non aveva presentato idonea cauzione e disposto la sua aggiudicazione in favore di altro offerente).

Cass. civ. n. 13013/2006

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, anche l'I.V.A. rientra tra le spese di vendita da depositarsi in cancelleria, ai sensi dell'art. 580 cod proc. civ., per offrire all'incanto.

Cass. civ. n. 713/2006

In tema di espropriazione immobiliare, nel regime antecedente alla legge 14 maggio 2005, n. 80, colui che chieda di prendere parte all'incanto e presti la cauzione, senza poi parteciparvi, ha diritto, se l'incanto vada deserto, alla integrale restituzione della cauzione, potendo questa essere perduta a titolo di multa solo da parte di chi si sia aggiudicato il bene e non abbia poi provveduto a depositare il prezzo nel termine stabilito.

Cass. civ. n. 4113/1994

L'art. 580 c.p.c., stabilendo che, per offrire all'incanto, č necessario, non solo avere prestato la cauzione stabilita, ma anche avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita, equipara quanto a funzione ed effetti, tale deposito a quella prestazione, con la conseguenza che deve riconoscersi all'uno come all'altra il valore di condizione di efficacia dell'offerta all'incanto.

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