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Articolo 540 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pagamento del prezzo e rivendita

Dispositivo dell'art. 540 Codice di procedura civile

[La vendita all'incanto si fa per contanti](1).

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente (2).

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

Note

(1) Il primo comma delle norma in analisi è stato abrogato dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.
(2) Il fatto che nella vendita forzata all'incanto, l'effetto traslativo si verifica solo al momento del versamento del prezzo, si ricava chiaramente dal secondo comma. Invero, per procedere a nuovo incanto non è necessario che la vendita precedente sia risolta, non ritenendosi ancora trasferita la proprietà del bene.
Inoltre, è bene precisare che l'aggiudicatario inadempiente risponderà delle spese necessarie per il nuovo incanto e dell'eventuale differenza tra il prezzo da lui offerto e quello effettivamente realizzato nell'incanto successivo.

Spiegazione dell'art. 540 Codice di procedura civile

Chi ha formulato l’ultima offerta più alta, diviene aggiudicatario, ma non ancora acquirente.
Infatti, l'effetto reale del trasferimento della titolarità del diritto oggetto di espropriazione all'acquirente si produce soltanto dopo il regolare pagamento del prezzo offerto; dopo l’abrogazione del primo comma, in tal senso adesso si argomenta dalla parte della norma che disciplina la rivendita in danno dell’aggiudicatario inadempiente, da cui si deduce, appunto, che la vendita forzata non può considerarsi completamente conclusa senza l'integrale pagamento del prezzo offerto.

Lo scopo di tale principio appare evidente: poiché finalità principale della vendita forzata è quella di trasformare il bene pignorato in denaro da distribuire tra i creditori, la stessa non potrebbe dirsi realizzata qualora, a seguito di una vendita a credito, si sostituisse il credito vantato nei confronti del debitore esecutato con altro diritto di credito, seppure nei confronti di un soggetto terzo.

Per quanto concerne le modalità di pagamento del prezzo, si ritiene che sia ammissibile anche fare ricorso ad un assegno circolare; inoltre, il nuovo sesto comma dell’art. 530 del c.p.c. ammette la possibilità che il pagamento del prezzo sia effettuato con modalità telematiche.

In ordine al tempo del pagamento, dalla disposizione in esame sembra doversi dedurre che il prezzo deve essere versato immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque prima della chiusura del processo verbale dell'incanto, anche in considerazione del fatto che, successivamente a tale atto, l'ufficiale perde ogni legittimazione a ricevere il prezzo.
Per tale ragione, è da escludere che, seppure con l’eventuale consenso dei creditori, l’incaricato alla vendita possa concedere dilazioni di pagamento.

L'ultimo comma della norma in esame stabilisce che, una volta ricevuto il prezzo, l'ufficiale incaricato della vendita deve provvedere all'immediata consegna al cancelliere che, a sua volta, è tenuto a provvedere al deposito di quella somma nelle forme dei depositi giudiziari, cioè con libretto postale infruttifero intestato all'esecutato.

Qualora l'ufficiale incaricato della vendita sia un istituto vendite giudiziarie, si applica il secondo comma dell’art. 27 D.M. n. 109/1997, secondo cui l’IVG deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore, per poi consegnarlo senza ritardo al cancelliere.

Qualora l'aggiudicatario dovesse rendersi inadempiente, gli atti successivi del procedimento vanno svolti sotto la sua responsabilità.
In particolare, il 2° co. stabilisce che l'ufficiale incaricato della vendita deve procedere immediatamente a nuovo incanto, senza doversi preventivamente rivolgere al giudice dell’esecuzione, al pari di quanto stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 538 del c.p.c..
Tuttavia, diversamente dall'ipotesi di incanto deserto, il nuovo incanto non deve essere fissato in un giorno diverso, ma nel corso della stessa asta; se poi, a causa della tarda ora, debba essere fissato in un giorno successivo, continua ugualmente a considerarsi come la prosecuzione dell'incanto conclusosi con l'aggiudicazione rimasta inadempiuta.

L’espressione “a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente” deve intendersi nel senso che se il prezzo che se ne ricava dal nuovo incanto risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 587 del c.p.c.); se, invece, la somma del prezzo finale dell'incanto in danno è pari o più elevata del prezzo promesso dall'aggiudicatario inadempiente, questi è liberato dal suo obbligo.

Massime relative all'art. 540 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5437/1978

In tema di vendita di beni acquisiti al fallimento, le riserve che l'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, formuli prima di provvedere al pagamento del residuo prezzo, possono dar luogo ad ipotesi di inadempienza o decadenza, secondo la previsione di cui agli artt. 540 e 587 c.p.c., ma non toccano l'originaria validitą ed efficacia dell'atto di aggiudicazione.

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