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Articolo 473 bis 54 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza di comparizione

Dispositivo dell'art. 473 bis 54 Codice di procedura civile

(1)All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del Codice Civile.

L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 54 Codice di procedura civile

La norma riproduce integralmente il primo capoverso del precedente art. 714 del c.p.c., abrogato dalla Riforma Cartabia a decorrere dal 28.2.2023,
All’udienza di prima comparizione, con la partecipazione del pubblico ministero, il relatore dovrà procedere all’esame dell’ interdicendo o inabilitando.
E’ questa un’attività fondamentale ed imprescindibile prevista a garanzia della stessa persona per cui è chiesta l’ interdizione o inabilitazione; l’art. 419 del c.c., infatti, dispone che l’ interdizione e l’ inabilitazione non possono mai essere pronunciate se prima non si sia proceduto all’esame dello stesso interdicendo o inabilitando (a tal fine il relatore può farsi assistere da un consulente tecnico).

In molti casi l’esame dell’ interdicendo si rivela di per sé esaustivo, come ad esempio nel caso in cui l’ interdicendo risulti affetto da patologie comprovate da documentazione medica ovvero allorchè all’esito dell’esame non risulti in grado di rispondere ad alcuna domanda del relatore.
Qualora, invece, l’esame dell’ interdicendo non dovesse essere esaustivo (quasi mai si rivelerà tale nel caso dell’ inabilitando), il relatore potrà assumere le informazioni che ritiene utili da parenti ed affini comparsi, nonché esercitare i poteri istruttori officiosi previsti dall’art. 419 del c.c. (in tali casi la CTU sarà lo strumento principe per poter accertare l’effettiva capacità della persona).

In considerazione della centralità che viene ad assumere l’esame dell’interdicendo o inabilitando, il secondo comma della norma in esame precisa che l’udienza può svolgersi soltanto in presenza, così escludendo in radice la possibilità di una sua trattazione in forma scritta.

Infine, il terzo comma ammette la possibilità di un esame mediante visita a domicilio dell’ interdicendo o inabilitando da parte del giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, ovvero di un esame a distanza mediante collegamenti audiovisivi.
Le suddette modalità presuppongono l’allegazione, da parte del ricorrente, dell’impossibilità di trasportare l’ interdicendo o inabilitando in Tribunale o, comunque, del grave pregiudizio che lo stesso potrebbe subire a causa di tale spostamento
In tali casi o, comunque in tutti i casi in cui si ritenga che la comparizione personale dell’ interdicendo o inabilitando non risponda all’ interesse del medesimo, il relatore può disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo, analogamente a quanto previsto dal nuovo art. 127 bis del c.p.c., stabilendo nel medesimo decreto le modalità del collegamento, le modalità di identificazione dell’ interdicendo e inabilitando nonché quelle necessarie affinchè l’esame avvenga in assenza di condizionamenti esterni.
Per tutta la durata dell’esame tramite collegamento audiovisivo, sarà compito del relatore verificare che l’ interdicendo o inabilitando non subisca condizionamenti nel fornire le proprie risposte.

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