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Articolo 473 bis 50 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti temporanei e urgenti

Dispositivo dell'art. 473 bis 50 Codice di procedura civile

(1)Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis 22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 50 Codice di procedura civile

La norma in esame rimanda alle disposizioni comuni ai procedimenti di primo grado, ed in particolare alla previsione di cui al primo comma dell’art. 473 bis 22 del c.p.c., disciplinando i provvedimenti che possono essere adottati dal giudice all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti in caso di mancata conciliazione delle stesse.

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dovrà disporre con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’ interesse delle parti, ovviamente nei limiti delle domande da queste proposte, nonché i provvedimenti opportuni nell’ interesse dei figli.
Riguardo alla previsione della facoltà del giudice di formulare il piano genitoriale, la formulazione di tale piano sembra presupporre l’accettazione da parte dei genitori.
Pertanto, tale piano potrà essere formulato dal giudice, qualora la conciliazione delle parti non sia riuscita, all’esito della prima udienza o dell’udienza a tal fine eventualmente fissata in data successiva.
In caso di mancata adesione da parte di genitori, il giudice adotterà provvedimenti temporanei ed urgenti anche riguardo alla collocazione del minore e frequentazione con il genitore non collocatario nell’esclusivo interesse del minore.

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