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Articolo 473 bis 27 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

Dispositivo dell'art. 473 bis 27 Codice di procedura civile

(1)Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 27 Codice di procedura civile

Il fine che si propone di perseguire la norma in esame nel disciplinare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari con funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, è quello di limitare da un lato il potere del giudice nel conferimento di un mandato troppo generico e dall’altro la discrezionalità dei servizi stessi, il cui compito è spesso destinato a durare lungo un arco temporale non definibile a priori e comunque ulteriore rispetto al momento finale di definizione del giudizio.

Per tale ragione si prevede che il giudice debba indicare “in modo specifico” l’attività demandata ai servizi sociali nonchè fissare i termini entro cui gli stessi devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Viene così integrato un contraddittorio differito e parziale, considerato che non solo il difensore non può partecipare all’attività dei servizi, ma nemmeno è consentita la nomina di un consulente di parte che assistita all’attività resa dai servizi.

Per quanto concerne il contenuto della relazione, analogamente a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 473 bis 25 del c.p.c., dovranno essere tenuti distinti i diversi aspetti relativi all’intervento, ovvero i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori.
L’ultimo comma della norma è volto a garantire il dovuto regime di informativa, prevedendosi che le relazioni dei servizi devono essere ostensibili alle parti, le quali possono quindi prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che sussistano particolari ragioni di segretezza per cui la legge disponga diversamente.

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