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Articolo 231 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Risposta

Dispositivo dell'art. 231 Codice di procedura civile

La parte interrogata deve rispondere personalmente (1) (2). Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano (3).

Note

(1) La norma in commento esclude che l'interrogatorio formale possa essere reso a mezzo di un procuratore speciale.
Invece, l'ordinamento giuridico riconosce al rappresentante sostanziale della parte, ai sensi dell'art. 2731 c.c., la legittimazione a rispondere, nei limiti dei suoi poteri.
In caso di persona giuridica, l'interrogatorio va reso dal legale rappresentante pro tempore.
(2) L'interrogando deve rispondere oralmente e viene contestualmente redatto il relativo processo verbale: questo, previa rilettura, deve essere confermato e sottoscritto dal dichiarante.
(3) Se la parte sottoposta ad interrogatorio dichiara di non ricordare i fatti sui quali è chiamata a rispondere, secondo parte della giurisprudenza ciò equivale a rifiuto di rispondere all'interrogatorio; secondo diverso orientamento, invece, questa risposta può avere efficacia confessoria e può essere liberamente valutata dal giudice.

Ratio Legis

Il legislatore ha vietato all'interrogando di potersi servire di scritti preparati: appare chiaro l'intento di preservare la spontaneità delle dichiarazioni.

Spiegazione dell'art. 231 Codice di procedura civile

La parte interrogata presta la prova personalmente e di conseguenza deve anche rispondere personalmente, a prescindere dal fatto che si sia o meno costituita in giudizio.

Essa, inoltre, è anche chiamata a rendere l'interrogatorio oralmente, salva la possibilità eccezionale dell'autorizzazione da parte del giudice a servirsi di scritti preparati, come note o appunti, allorché sia necessario rifarsi a nomi o cifre, ovvero in presenza di circostanze particolari.

Proprio per il fatto che le risposte all'interrogatorio formale devono provenire dalla parte personalmente e in forma orale, il soggetto cui esso è deferito non può farsi rappresentare da un procuratore speciale, anche se la parte sia una società di capitali, in quanto in tal caso unico soggetto che può rendere l’interrogatorio è il suo legale rappresentante.

Le risposte della parte sottoposta ad interrogatorio formale, qualora siano prive di carattere confessorio, ma comunque favorevoli all'interrogatorio, possono essere liberamente apprezzate dal giudice come indizi correlati agli altri elementi acquisiti nel corso del processo.
Si distingue a tal proposito tra confessione complessa, nel caso di fatti aggiunti favorevoli diversi da quelli confessati, e confessione qualificata, in ogni ipotesi di dichiarazione di fatti, diversi da quelli presumibilmente sfavorevoli dedotti in interrogatorio, ma a questi strettamente collegati tanto da infirmarne l'efficacia.


Massime relative all'art. 231 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3244/2009

Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice.

Cass. civ. n. 9840/1999

In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.

Cass. civ. n. 7162/1990

L'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale, atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente (art. 231 c.p.c.).

Cass. civ. n. 295/1987

Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione.

Cass. civ. n. 2454/1979

La risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza di tali fatti.

Cass. civ. n. 2971/1967

La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 231 e 253 c.p.c. — secondo cui, in sede di interrogatorio e di prova testimoniale, non è consentito di valersi di note e di appunti — non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo le relative norme sancite a tutela di interessi privati.

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