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Articolo 173 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Immutabilitą del giudice istruttore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 173 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla Legge 14/07/1950, n. 581.

[Se e' stata proposta l'istanza di cui all'articolo precedente, il cancelliere, decorso il termine per la costituzione del convenuto, presenta i fascicoli degli atti al presidente del tribunale, il quale designa un giudice del tribunale per procedere all'istruzione della causa, se non crede di procedervi egli stesso. Nel decreto, col quale designa il giudice, il presidente fissa l'udienza in cui le parti debbono comparire davanti al giudice medesimo. Se il tribunale e' diviso in sezioni, il presidente puo' assegnare la causa a una di esse, demandando al presidente della sezione il provvedimento di cui ai due commi precedenti. Il cancelliere comunica il decreto alle parti costituite almeno cinque giorni prima dell'udienza e provvede all'iscrizione della causa nel ruolo del giudice designato.]

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