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Articolo 836 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricusazione degli arbitri

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 836 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 28, D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

[La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.]

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