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Articolo 801 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 801 Codice di procedura civile

È stato abrogato dall'art.73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

[Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.]

Massime relative all'art. 801 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12703/2003

I provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati da un giudice straniero, in virtł dell'art. 801, c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis, ex art. 73, legge n. 218 del 1995), devono essere fatti valere in Italia ai sensi degli artt. 796 e 797, c.p.c., salvo che la parte invochi il provvedimento non allo scopo di costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che siffatto provvedimento ha determinato, bensģ al solo fine di esercitare un diritto dallo stesso presupposto, in quanto in quest'ultimo caso si č al di fuori dell'ambito della delibazione, con conseguente inapplicabilitą della disciplina recata dagli articoli 796 e ss. c.p.c. (Nella specie, in un giudizio di separazione personale, nel quale l'appellante aveva eccepito l'inammissibilitą della domanda di separazione personale, in quanto tra le parti era stata gią pronunciata la separazione consensuale, omologata con provvedimento dell'autoritą giudiziaria filippina, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva preso in esame detto provvedimento, sia pure al fine di accertarne la possibile incidenza sull'ammissibilitą della domanda di separazione).

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