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Articolo 175 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Intervento del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 175 Codice di giustizia contabile

1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione(1).

2. [Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.](2)

3. [Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.](2)

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 80 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato abrogato dall'art. 80 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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