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Articolo 173 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 173 Codice di giustizia contabile

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di novanta giorni(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 78 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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