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Articolo 168 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Deposito della sentenza

Dispositivo dell'art. 168 Codice di giustizia contabile

1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 76 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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