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Articolo 160 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Intervento

Dispositivo dell'art. 160 Codice di giustizia contabile

1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

2. [Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.](1)

3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria(2).

Note

(1) Tale comma è stato abrogato dall'art. 71 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 71 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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